TARI, TARSU, IMU ed infine IUC

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Specchietto pubblicato sul sito del Comune di Vicchio per fare un po' di chirezza sull'imposte comunali da pagare.

Ennesimo cambiamento nei tributi locali: dal 1° gennaio è stato istituito il tributo IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

In realtà, anche se si parla di "imposta unica", il tributo si articola in due componenti:

- la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (ovverosia la IMU che già conoscete), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

- la componente servizi, articolata a sua volta: - nella tassa sui rifiuti (TARI - che sosituisce il TARES che l'anno scorso aveva preso il posto della TARSU), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI che sosituisce l'addizionale statale che è stata riscossa a dicembre con il TARES), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali)

AD OGGI NON E' STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO DEL NUOVO TRIBUTO NE' LE RELATIVE ALIQUOTE O TARIFFE: Pertanto: PER L'IMU La scadenza della prima rata IMU è il 16 GIUGNO.

 

PER L'IMU

 La scadenza della prima rata IMU è il 16 GIUGNO.

Innanzitutto, si ricorda che presupposto dell'IMU è il possesso di immobili esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (per le quali è stata chiesta assimilazione ai sensi del regolamento comunale). Non sono escluse da imposizione le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'IMU non si applica altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco edal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL REGOLAMENTO IMU (l'imposta resta praticamente uguale agli scorsi anni)

L'IMU è da pagare (prima rata) entro il 16 Giugno. Vanno utilizzate le aliquote deliberate lo scorso anno cioè:

Abitazioni utilizzate come ABITAZIONE PRINCIPALE direttamente dal soggetto passivo, unitamente alla/e pertinenza/e nel limite massimo di una per categoria (C2-C6-C7 come stabilito da normativa nazionale) e denunciate come tali ai sensi del vigente regolamento comunale, nonché immobili assimilati per legge o regolamento all'abitazione principale ---> 0,50 % (ricordarsi che vi sono Euro 200,00 di detrazione per "abitazione principale") - da pagarsi solo per le abitazioni principali classate A1 - A8 - A9

Ulteriori PERTINENZE dell'abitazione principale, denunciate come tali su modulistica predisposta dall'ente, rispetto al limite massimo stabilito dalla legge --> 0,73%

Immobili adibiti ad abitazione principale (come da regolamento) da parenti entro il secondo grado del soggetto passivo, con relativa/e pertinenza/e, previa apposita denuncia ---> 0,73%

Abitazioni appartenenti allec ooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari --> 0,76%

Alloggi di edilizia residenziale pubblica dagli appositi Enti regolarmente assegnati --> 0,76%

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita rimasti invenduti e non locati --> 0,76%

Immobili utilizzati per attività d'impresa o di lavoro autonomo, posseduti direttamente dal conduttore, locati oppure concessi in comodato fra genitori e figli che vi svolgono attività sia in forma individuale che societaria --> 0,76%

Immobili locati per usi diversida quello di cui sopra --> 0,83%

Immobili tenuti a disposizionedal soggetto passivo (ovverosia né locati né concessi in comodato fra parenti di secondo grado) --> 1,06%

Aree fabbricabili --> 1,06%

ALIQUOTA ORDINARIA --> 1,06%

 

 PER LA TARI 

Si tratta della tassa sui rifiuti che sostituisce il TARES.Anche a livello regolamentare, presumibilmente non si tratterà di grossi cambiamenti rispetto allo scorso anno. Il tributo è sempre calcolato in parte sulla metratura degli immobili, in parte (per le utenze domestiche) sul numero degli occupanti.

Il Comune sta predisponendo degli avvisi di pagamento in acconto, per i quali saranno utilizzate le tariffe TARES dello scorso anno. SI procederà poi ad un saldo in corso d'anno. Le bollette dovrebbero arrivare nel mese di Giugno. Si ricorda che le denunce per le agevolazioni legate al reddito (con certificazione ISEE relativa ai redditi dell'anno scorso) e quelle per smaltimento in proprio di rifiuti (con allegazione di fatture, formulari, ecc.) vanno presentate entro il 31 Maggio.

PER LA TASI

Il nuovo tributo sui servizi indivisibili è quello di cui più si è parlato nell'ultimo periodo. Dopo voci, indiscrezioni, spostamenti, il tributo sull'abitazione principale andrà pagato a Dicembre. Sugli altri immobili, non essendovi ancora un'apposita deliberazione comunale, il pagamento slitta a Settembre.

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